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PLAFOND MOBILE

Questa funzione consente, alle aziende definite “esportatrici abituali” di gestire il plafond mobile/mensile “libero”, calcolato prendendo in considerazione le operazioni effettuate nei dodici mesi precedenti e verificando, ad ogni fine mese, se l’azienda ha i requisiti necessari per mantenere lo status di esportatore abituale.

INFORMAZIONI GENERALI

I soggetti economici che operano con l’estero si trovano nelle condizioni di assolvere l’iva sugli acquisti senza la possibilità di un successivo riaddebito nei confronti della controparte estera, effettuando, di solito, operazioni non imponibili iva. Per evitare che tali soggetti dichiarati “Esportatori Abituali”, si trovino nella condizione di dover richiedere a rimborso l’imposta assolta sugli acquisti, è stata data loro la possibilità di acquistare beni e servizi senza pagamento dell’iva per un importo denominato “Plafond”.

Affinché possano avvalersi di tale facoltà è necessario verificare che l’azienda sia in possesso dello “Status di esportatore abituale” ossia che abbia effettuato nei dodici mesi precedenti un ammontare di esportazioni, o altre operazioni con l’estero, superiore al 10% (la percentuale deve essere pari a 10,01 % o superiore) del volume di affari “rettificato”, ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. a) DL 29/12/1983 N. 746.

Le operazioni da prendere in considerazione sono quelle registrate nei dodici mesi precedenti, che dovranno essere confrontate con il volume di affari “rettificato” del medesimo periodo. Al volume d’affari normalmente calcolato in Dichiarazione Iva annuale vanno tolte le cessioni: dei beni in transito, dei beni depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale e quelle di cui all’articolo 21 comma 6-bis DPR 633/72.

Il plafond mobile o mensile viene calcolato in base alle operazioni effettuate nei dodici mesi precedenti e lo si può utilizzare già a partire dal tredicesimo mese successivo a quello di inizio attività. Tale sistema risulta più difficoltoso nel calcolo rispetto a quello solare/annuale ed è tipico delle imprese che hanno già molte esportazioni e che le vedono aumentare velocemente.

Avvalendosi del plafond mobile l’azienda deve effettuare, con cadenza mensile, le seguenti operazioni (vedi Circolare 8/D del 27/02/2003):

  • verifica dello “status di esportatore abituale”, comparando le esportazioni ed operazioni assimilate nei 12 mesi precedenti con il volume di affari rettificato dei 12 mesi precedenti;
  • determinare l’ammontare del “volume delle operazioni che formano il plafond” registrate nei 12 mesi precedenti;
  • determinare il progressivo utilizzo, ovvero l’ammontare degli acquisti agevolati effettuati nei dodici mesi precedenti, a cui va sottratto l’importo delle esportazioni effettuate nel 13mo mese precedente e nel limite di tale importo. Questo valore non può mai assumere valore negativo. Se gli acquisti agevolati del mese sono uguali o minori delle esportazioni del 13mo mese, il plafond disponibile è uguale alla somma delle esportazioni dei dodici mesi precedenti; in caso contrario, se gli acquisti agevolati sono maggiori delle esportazioni del 13mo mese, tali acquisti inficiano oltre alle esportazioni del 13mo mese, anche le esportazioni dei mesi precedenti;
  • determinare l’ammontare del plafond disponibile all’inizio del mese, che è pari al punto 2 meno il punto 3.


Di seguito vengono evidenziate le operazioni che concorrono alla formazione del plafond e il relativo codice di esenzione iva che dovrà essere utilizzato in fase di registrazione del documento emesso.

OPERAZIONI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL PLAFOND (Circ. Ag. Dogane 27/02/2003 n. 8/D)

OPERAZIONE

NORMA

DICH. IVA

COD. IVA

Esportazioni dirette (comprese operazioni triangolari)

Art. 8 co. 1, l. a) DPR 633/72

VE30 2

N08,1

Cessioni di beni effettuate a soggetti non residenti che provvedono all'esportazione entro 90 giorni dalla consegna

Art. 8 co. 1, l. b) DPR 633/72

VE30 2

N08,2

Cessioni di beni prelevati da un deposito IVA, con trasporto o spedizione fuori dalla UE

Art. 50-bis co. 4, l. g) DL 331/93

VE30 2

N50,7

Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, effettuate nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa

Art. 8-bis co. 1 DPR 633/72

VE30 5

N08,8

Servizi internazionali o connessi con gli scambi internazionali, effettuati nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa

Art. 9 co. 1 DPR 633/72

VE30 5

N09

Cessioni e prestazioni a residenti nella Repubblica di S. Marino e nella Città del Vaticano

Art. 71 co. 1 DPR 633/72

VE30 4 e 5

N71

Cessioni e prestazioni non soggette ad imposta in base a trattati od accordi internazionali (basi Nato, ambasciate, ecc.)

Art. 72 DPR 633/72

VE30 5

N72

Cessioni intracomunitarie di beni non imponibili (comprese operazioni triangolari)

Art. 41 DL 331/93

VE30 3

N41

Cessioni intracomunitarie di oro industriale ed argento puro

Art. 41 DL 331/93

VE30 3

N41

Triangolazione-UE promossa da soggetto passivo appartenente ad altro Stato membro (es.: ital vende a fra ma consegna a ger su incarico di fra)

Art. 41 DL 331/93 (legge di conversione 472/93)

VE30 3

N41

Triangolazione-UE promossa da soggetto passivo nazionale (es.: ger vende a ita ma consegna a fra su incarico di ita)

Art. 41 DL 331/93

VE30 3

N41

Triangolazioni nazionali (operatore italiano cede beni ad altro operatore nazionale, con consegna ad operatore comunitario)

Art. 58 co. 1 DL 331/93 (legge di conversione 472/93)

VE30 5

N58

Cessioni intra-UE di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione in altro paese UE

Art. 50-bis co. 4, l. f) DL 331/93

VE30 3

N50,6

Margini delle operazioni non imponibili riguardanti i beni usati, che vanno a formare il plafond

Art. 37 c. 1 DL 41/95

VE30 2

U98

Cessioni intra-UE, di prodotti agricoli e ittici, anche se non compresi nella Tabella A, parte prima, effettuate da prodotti agricoli di cui art. 34, DPR 633/72

Art. 41 DL 331/93

VE30 3

G41


Di seguito sono riportate le principali operazioni che non concorrono alla formazione del plafond.

OPERAZIONI CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL PLAFOND (Circ. Ag. Dogane 27/02/2003 n. 8/D)

OPERAZIONE

NORMA

DICH. IVA

COD. IVA

Cessioni a viaggiatori extracomunitari

Art. 38-quater co. 1 DPR 633/72

VE32

N38,4

Cessioni relative a beni in transito "doganale" nel territorio dello Stato o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale

Art. 7-bis co. 1 DPR 633/72

VE32

Z07,1

Cessioni di beni destinati ad essere introdotti in depositi IVA (cessioni a soggetto UE mediante introduzione in un deposito IVA e cessioni di beni di cui alla tabella a-bis, a soggetti diversi da quelli identificati nella UE)

Art. 50-bis co. 4 l. c) e d) DL 331/93

VE32

N50,3 e 4

Cessioni di beni custoditi in un deposito IVA e prestazioni di servizio aventi ad oggetto beni ivi custoditi

Art. 50-bis co. 4 l. e) e h) DL 331/93

VE32

N50,5 e 8

Trasferimenti da un deposito IVA ad un altro

Art. 50-bis co. 4 l. i) DL 331/93

VE32

N50,9

La restante parte dei corrispettivi che non costituisce margine nelle cessioni di beni usati e coincide con il prezzo di acquisto

Art. 37 c. 1 D.L. 41/95

VE32

U99

Cessioni ad esportatori abituali e operatori assimilati

Art. 8 co. 1 l. c) DPR 633/72

VE31

N08,3*

SOGGETTI CHE NON POSSONO AVVALERSI DEL PLAFOND

Di seguito vengono evidenziati i soggetti che non possono avvalersi dell’utilizzo del Plafond:

  • gli agricoltori che operano nel regime speciale di cui all’art. 34 DPR 633/1972 (L. 30/12/1991 n. 413 art. 13 co. 2) che non hanno optato per il regime “normale iva”; per tali soggetti è previsto il diritto alla detrazione o al rimborso dell’iva “teorica”, ovvero l’imposta che emergerebbe dall’applicazione delle percentuali di compensazione alle cessioni non imponibili (art. 34 co. 9 DPR 633/72);
  • i soggetti che si trovano nel loro primo anno di attività; per i quali manca un periodo di riferimento.

PARTICOLARITA’ DELLE NOTE DI CREDITO

L’emissione di una nota di credito nel corso dello stesso anno di effettuazione dell’operazione, riduce il plafond disponibile del periodo per un importo pari a quello movimentato.

Nel caso in cui la nota di credito venga emessa in un periodo successivo si possono verificare i seguenti casi:

  • la nota viene emessa nel periodo successivo; la stessa deve comunque riferirsi all’ammontare del plafond dell’esercizio precedente e se ne può tenere conto nel prospetto di utilizzo del plafond;
  • la nota viene emessa in esercizi successivi; in questo caso la riduzione del plafond avviene per competenza, con rischio di splafonamento nel caso in cui sia stato utilizzato tutto il plafond originariamente determinato.

PARTICOLARITA’ DELLE NOTE DI DEBITO

Se la nota di debito viene emessa nell’anno di effettuazione dell’operazione, la stessa va portata in aumento del plafond disponibile per lo stesso periodo.

Nel caso in cui la nota di debito venga emessa in un periodo successivo si possono verificare le seguenti ipotesi:

  • la nota viene emessa nel periodo successivo, dovrà comunque riferirsi all’ammontare del plafond dell’esercizio precedente e se ne potrà tener conto nel prospetto di utilizzo del plafond;
  • la nota viene emessa in esercizi successivi, in questo caso non essendo possibile un aumento del plafond per competenza e considerando che i termini per l’utilizzo sono scaduti, la variazione in aumento del plafond disponibile viene persa.

BENI E SERVIZI ACQUISTABILI E INDIVIDUAZIONE DEL MOMENTO DI UTILIZZO DEL PLAFOND

E’ possibile acquistare con l’utilizzo del plafond qualsiasi bene o servizio, ad eccezione di: fabbricati, aree fabbricabili e beni e servizi con iva indetraibile (C.M. 145/E/1998). Se la detraibilità è limitata, il plafond può essere utilizzato solo limitatamente alla parte detraibile.

Il plafond si considera utilizzato nel momento in cui l’operazione di acquisto viene effettuata, in generale:

  • acquisti interni di beni: consegna o spedizione (art. 6, comma 1 DPR 633/1972);
  • acquisti interni di servizi: pagamento del corrispettivo (art. 6, comma 3 DPR 633/1972);
  • importazioni: data di accettazione della bolletta doganale (art. 36, comma 2 DPR 43/1973);
  • acquisti intracomunitari: data di spedizione dei beni presso l’acquirente (art. 39, comma 1 DL 331/1993).

In dichiarazione iva annuale, il totale degli acquisti che utilizzano plafond evidenziati nel quadro VC colonna 1 e 2 può infatti non coincidere con quanto indicato nel rigo VF12; tale rigo fa infatti riferimento alle operazioni registrate nell’anno (ex art. 25 co.1), mentre il plafond fa riferimento al momento di utilizzo (ex art. 6 DPR Iva).

PLAFOND LIBERO E VINCOLATO

Il programma consente la gestione del plafond “libero”, mentre non consente il calcolo/controllo del plafond vincolato (quest’ultimo nasce dalla presenza di operazioni triangolari, sia di esportazione che intracomunitarie). Il plafond vincolato può essere utilizzato solamente per l’acquisto di merce da esportare o da cedere nella Ue nello stato originario (ossia senza trasformazioni, lavorazioni, montaggio, ecc.) entro 6 mesi dall’acquisto.

PASSAGGIO DA PLAFOND FISSO A PLAFOND MOBILE

Il plafond disponibile è uguale alle operazioni registrate nell’anno solare precedente, così come la verifica dello status di esportatore abituale che va riferita ai 12 mesi precedenti.

PASSAGGIO DA PLAFOND MOBILE A PLAFOND FISSO

Secondo la Ris. Ministeriale n. 77 del 06/03/2002, il contribuente che intende transitare dal metodo mobile a quello fisso deve prendere a riferimento il plafond che sarebbe risultato disponibile per il primo di gennaio se si fosse mantenuto il metodo mobile; pertanto, egli deve, ancora e per l’ultima volta, seguire il procedimento per il calcolo del plafond mobile partendo dall’ammontare della posta attiva e passiva del mese di dicembre dell’anno precedente, sottraendo da entrambe le operazioni non imponibili del tredicesimo mese.

RIPORTO NEI REGISTRI IVA

A partire dal 2002 è stato soppresso l’obbligo di annotazione nei registri IVA dell’utilizzo mensile del plafond; tuttavia il contribuente deve poter esibire, su richiesta degli organi accertatori, in modo analitico per ogni mese e fino al secondo mese precedente la richiesta, tutte le informazioni in merito all’utilizzo del plafond.

SPLAFONAMENTO

Con il termine “splafonamento” si intende l’effettuazione di acquisti senza applicazione di iva per un ammontare superiore al plafond disponibile. L’utente che rientra in questa casistica dovrà poi procedere alla regolarizzazione del mese interessato.

Di seguito vengono riportate le eventuali procedure (alternative) da seguire per poter effettuare la regolarizzazione (C.M. 50 del 2002 e 12 del 2010).

  • La prima procedura, quella consigliata, consiste nell’emissione di un'autofattura, in duplice esemplare, contenente gli estremi identificativi di ogni fornitore, il numero progressivo di protocollo delle fatture ricevute, l'ammontare eccedente il plafond e l'imposta che avrebbe dovuto essere applicata. L'impresa deve provvedere al versamento, con delega di pagamento, dell'imposta oltre agli interessi ed alle sanzioni nella misura ridotta se si utilizza il ravvedimento operoso; annotare l'autofattura nel Registro degli acquisti computando in detrazione la relativa imposta e presentare un esemplare dell'autofattura all'Ufficio dell'Agenzia Entrate.
  • La seconda procedura da seguire consiste nel richiedere al fornitore di effettuare la variazione in aumento dell'iva non addebitata, cioè di emettere una nota di addebito della sola Iva, che verrà poi computata in detrazione dall'acquirente, cui restano a carico il pagamento degli interessi e della sanzione amministrativa, pari al 100%-200% dell'imposta non addebitata se del caso ridotta in base alle regole del ravvedimento operoso;
  • La terza opzione consiste nell’apportare una variazione in sede di liquidazione iva periodica, contabilizzando la maggiore imposta derivante dall’autofattura emessa; l’esportatore deve comunque effettuare il versamento della sanzione (ridotta in caso di ravvedimento operoso), annotare l’autofattura nel registro degli acquisti e presentare un esemplare dell’autofattura all’Agenzia delle Entrate.

A seguito della regolarizzazione, il plafond del mese successivo viene calcolato sulla base del nuovo ‘progressivo utilizzo’ che non comprende, tra gli acquisti in esenzione, di quelli indebitamente effettuati in esenzione ma poi regolarizzati.

Nota bene: a differenza del plafond solare, con il plafond mobile il contribuente che ha splafonato in uno o più mesi, può mantenere un plafond disponibile per gli altri periodi.

TRASFERIMENTO PLAFOND

In caso di trasferimento di azienda per operazioni straordinarie o per trasformazioni sostanziali soggettive, è possibile trasferire anche lo status di esportatore abituale e il relativo plafond, al soggetto avente causa.

GESTIONE CON IL PROGRAMMA

Nei paragrafi successivi è illustrata la gestione del plafond mobile con Passepartout.