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Gestione dei collaboratori sportivi

In questo documento viene descritta l’operatività per la gestione dei lavoratori e collaboratori del settore sportivo, un settore che è stato interessato da una radicale riforma ad opera della legge delega n. 86 del 08/08/2019.

La riforma è principalmente disciplinata dal “D. Lgs. 28/02/21 n. 36 - Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici” ed è entrata in vigore il 1 Luglio 2023.

Il D. Lgs. n. 36/21 prevede le seguenti modifiche in materia di lavoro sportivo:

  • la disciplina dei rapporti di lavoro e la definizione di “lavoratore sportivo”;
  • le differenti categorie di lavoratori sportivi, subordinato o autonomo, nei settori professionistici e dilettantistici;
  • l’abolizione del vincolo sportivo;
  • la definizione del rapporto con il Codice del Terzo settore;
  • la categorizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale.

Il “lavoratore sportivo” è un tesserato che svolge, a vantaggio di un soggetto dell’ordinamento sportivo, a fronte di un corrispettivo, una mansione che sulla base dei regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate è necessaria per lo svolgimento dell’attività sportiva. Rientrano nei lavoratori sportivi: l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico, il direttore di gara e gli altri tesserati che svolgono una mansione inclusa nell’elenco tenuto dal Dipartimento per lo Sport. Invece, non rientrano nella definizione di “Lavoratore Sportivo”, coloro che forniscono prestazione nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Il lavoro sportivo può essere oggetto di:

  • lavoro subordinato, art. 26 D. Lgs. n. 36/21;
  • lavoro autonomo, art. 27 co. 3 D. Lgs. n. 36/21 (anche nella forma di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o nella forma di rapporti con soggetti titolari di partita IVA, fonte di redditi di lavoro autonomo professionale);
  • lavoro occasionale, art. 25 co. 3 D. Lgs. n. 36/21.

I lavoratori subordinati sportivi a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui operano sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionistici (FPSP) gestito dall’Inps che a decorrere dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/21 assume la Denominazione Fondo Pensione Lavoratori Sportivi. Le aliquote previdenziali sono pari al 23,81% a carico del datore di lavoro, al 9,19% a carico del lavoratore e al 4,97% per i contributi minori.

L’art. 36 co. 6-ter D. Lgs. n. 36/21, prevede che le retribuzioni degli atleti di età inferiore a 23 anni percepite nell’ambito del settore professionistico, non costituiscono reddito per il percipiente fino all’importo annuo massino di € 15.000. La disposizione è applicabile alle società sportive professionistiche con un fatturato non superiore a € 5 milioni nella stazione sportiva precedente.

L’art. 27 co. 3 D. Lgs. n. 36/21 stabilisce che il lavoro sportivo nei settori professionistici rientra nel lavoro autonomo quando ricorrono almeno uno dei seguenti requisiti:

  • l’attività viene svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
  • lo sportivo non è vincolato contrattualmente per quello che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o di allenamento;
  • la prestazione non supera le 8 ore settimanali o i 5 giorni ogni mese ovvero 30 giorni ogni anno.

Il lavoro sportivo nell’ambito del dilettantismo è normato dall’art. 28 D. Lgs. n. 36/21; l’area del dilettantismo comprende le associazioni, le società sportive di cui agli articoli 6 e 7 D. Lgs. n. 36/21, inclusi gli enti del Terzo settore che svolgono attività sportiva.

Il rapporto di lavoro nell’area del dilettantismo, è oggetto di collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei riguardi del medesimo committente:

  • la durata della prestazione oggetto del contratto, non può superare le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
  • le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, inclusi i paralimpici.

Nell’art. 37 D. Lgs. n. 36/21 stabilisce che l’attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, possa essere oggetto di collaborazioni coordinate e continuative. Nella categoria dei collaboratori amministrativi-gestionale, rientrano: il personale addetto alla segreteria, al tesseramento, alla contabilità e agli altri adempimenti amministrativi dell’ente.

Vi è infine la figura del volontario che è incompatibile con quella di lavoratore sportivo poiché il volontario non è retribuito ma gli spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente autorizzate, sostenute e documentate e tale rimborso non è assoggettato ad alcun tipo di ritenuta/contributo previdenziale.

 

Ai fini gestionali si possono identificare quindi 6 diversi collaboratori sportivi:

  • Titolari di partiva Iva soggetti a ritenuta d’acconto
  • Titolari di Partita Iva in regime forfettario
  • Co.co.co sportivo soggetto a Gestione separata INPS
  • Co.co.co gestionale soggetto a Gestione separata INPS
  • Dipendenti soggetti a Gestione INPS
  • Under 23 soggetti a Gestione INPS
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