In questo documento viene descritta l’operatività per la gestione dei lavoratori e collaboratori del settore sportivo, un settore che è stato interessato da una radicale riforma ad opera della legge delega n. 86 del 08/08/2019.
La riforma è principalmente disciplinata dal “D. Lgs. 28/02/21 n. 36 - Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici” ed è entrata in vigore il 1 Luglio 2023.
Il D. Lgs. n. 36/21 prevede le seguenti modifiche in materia di lavoro sportivo:
Il “lavoratore sportivo” è un tesserato che svolge, a vantaggio di un soggetto dell’ordinamento sportivo, a fronte di un corrispettivo, una mansione che sulla base dei regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate è necessaria per lo svolgimento dell’attività sportiva. Rientrano nei lavoratori sportivi: l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico, il direttore di gara e gli altri tesserati che svolgono una mansione inclusa nell’elenco tenuto dal Dipartimento per lo Sport. Invece, non rientrano nella definizione di “Lavoratore Sportivo”, coloro che forniscono prestazione nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
Il lavoro sportivo può essere oggetto di:
I lavoratori subordinati sportivi a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui operano sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionistici (FPSP) gestito dall’Inps che a decorrere dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/21 assume la Denominazione Fondo Pensione Lavoratori Sportivi. Le aliquote previdenziali sono pari al 23,81% a carico del datore di lavoro, al 9,19% a carico del lavoratore e al 4,97% per i contributi minori.
L’art. 36 co. 6-ter D. Lgs. n. 36/21, prevede che le retribuzioni degli atleti di età inferiore a 23 anni percepite nell’ambito del settore professionistico, non costituiscono reddito per il percipiente fino all’importo annuo massino di € 15.000. La disposizione è applicabile alle società sportive professionistiche con un fatturato non superiore a € 5 milioni nella stazione sportiva precedente.
L’art. 27 co. 3 D. Lgs. n. 36/21 stabilisce che il lavoro sportivo nei settori professionistici rientra nel lavoro autonomo quando ricorrono almeno uno dei seguenti requisiti:
Il lavoro sportivo nell’ambito del dilettantismo è normato dall’art. 28 D. Lgs. n. 36/21; l’area del dilettantismo comprende le associazioni, le società sportive di cui agli articoli 6 e 7 D. Lgs. n. 36/21, inclusi gli enti del Terzo settore che svolgono attività sportiva.
Il rapporto di lavoro nell’area del dilettantismo, è oggetto di collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei riguardi del medesimo committente:
Nell’art. 37 D. Lgs. n. 36/21 stabilisce che l’attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, possa essere oggetto di collaborazioni coordinate e continuative. Nella categoria dei collaboratori amministrativi-gestionale, rientrano: il personale addetto alla segreteria, al tesseramento, alla contabilità e agli altri adempimenti amministrativi dell’ente.
Vi è infine la figura del volontario che è incompatibile con quella di lavoratore sportivo poiché il volontario non è retribuito ma gli spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente autorizzate, sostenute e documentate e tale rimborso non è assoggettato ad alcun tipo di ritenuta/contributo previdenziale.
Ai fini gestionali si possono identificare quindi 6 diversi collaboratori sportivi: