Il regime dei contribuenti minimi di cui ai commi da 96 a 117 dell’articolo 1 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) non è stato definitivamente soppresso, ma più correttamente, è stato integrato e modificato introducendo nuove e più stringenti condizioni di accesso, riducendo sensibilmente l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile (5%) e stabilendo un limite di durata prima inesistente. I contribuenti che si avvalgono di questo regime a partire dal 2012 sono esonerati dagli obblighi della normativa IVA (tranne alcune eccezioni), sono esenti da IRAP, non sono soggetti a studi di settore e parametri e applicano al reddito, calcolato con il principio di cassa, un’imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali del 5%
Sostanzialmente è nato un nuovo regime contabile (nel gestionale identificato dalla denominazione “superminimi”), riservato alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato esercenti attività di impresa, arti o professioni in forma individuale, che si affianca a quelli “semplificato” e “ordinario”. Per accedervi è necessario rispettare le seguenti condizioni:
Inoltre non possono accedere al nuovo regime dei contribuenti minimi, ai sensi di quanto già disposto dal comma 99 dell’articolo 1 della Legge 244/2007 per i “vecchi” contribuenti minimi:
Riassumendo, dal 01.01.2012 ci troviamo di fronte a tre regimi fiscali operativi:
Per il contribuente che inizia attività di impresa o lavoro autonomo a partire dal 01.01.2012, il regime dei nuovi contribuenti minimi non è immediatamente il regime naturale. Questi contribuenti se presumono di rispettare tutti i requisiti previsti sopra, dal 2012 possono avvalersi del nuovo regime dei minimi, barrando l’apposita casella nella dichiarazione di inizio attività. Resta in ogni caso valido e prevalente il comportamento concludente, per cui la mancata barratura della casella nel modello di inizio attività AA9/10 non è automaticamente rinuncia all’applicazione del regime dei nuovi contribuenti minimi. Infatti, se il contribuente si è comunque comportato da “minimo” nell’anno di inizio attività, sarà al massimo sanzionato per l’infedele denuncia di variazione attività.
Invece, per chi si trovava già in attività nel 2011 ed era collocato nel regime dei minimi del 2008 e possiede i requisiti visti sopra, il nuovo regime è quello naturale. Questo significa che è necessaria un’opzione per applicare eventualmente il regime ordinario di determinazione dell’IVA e dei redditi e quindi non accedere automaticamente al regime dei nuovi minimi dal 2012. L’opzione è vincolante per un triennio e dovrà essere comunicata nel quadro VO della prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata (quindi con la dichiarazione annuale IVA/2012 relativa al periodo di imposta 2011, ovvero allegando il solo quadro VO al modello Unico per chi nel 2011 si colloca tra i contribuenti minimi visto l’esonero da dichiarazione)
La possibilità di usufruire della permanenza nel regime dei nuovi contribuenti minimi è fissata nel quarto anno successivo a quello di inizio attività (5 anni: anno di inizio più quattro), anche se quest’ultima è avvenuta prima del 01.01.2012, ma in ogni caso, dopo il 31.12.2007. Unica deroga al limite di durata quinquennale è concessa ai contribuenti che, allo scadere del termine del quarto anno successivo a quello di inizio attività, non hanno ancora compiuto il 35esimo anno di età; costoro possono continuare a rimanere nel regime dei nuovi contribuenti minimi fino al periodo di imposta di compimento dei 35 anni, indipendentemente dal giorno del compleanno. Se tale data fosse anche il primo gennaio, il periodo di imposta in cui si compiono 35 anni sarebbe comunque l’ultimo periodo di imposta agevolato.