Riferimenti normativi e provvedimenti:
La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il 16 marzo (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/DichiarazioniSostitutiImposta/CUPE/Modello/aggiornamento+istruzioni+23+febbraio+2017/Aggiornamento+CUPE+2017.pdf), ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.
Il Cupe viene rilasciato da:
La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da:
La certificazione non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta ex art. 27, DPR n. 600/73 oppure ad imposta sostitutiva ex art. 27-ter, DPR n. 600/73.
Nel caso di percettore non residente e quindi soggetto a ritenuta d’imposta, la certificazione potrà essere comunque rilasciata dal soggetto erogante, in modo che quest’ultimo recuperi nel proprio paese l’imposta pagata in Italia.
Il rilascio della certificazione è richiesto esclusivamente per gli utili e proventi equiparati assoggettati a ritenute d’acconto oppure non assoggettati ad alcuna ritenuta. La certificazione deve essere rilasciata anche nel caso di distribuzione di riserve di capitale che, in virtù della presunzione dell’art. 47, 1 comma, TUIR, sono considerate riserve di utili (in tal caso, nelle Annotazioni del modello, la società erogante dovrà comunicare al percettore la diversa natura delle riserve erogate ed il relativo trattamento fiscale applicabile) e nel caso di distribuzione di utili e riserve di utili da parte di società in regime di trasparenza fiscale ex art. 115 e 116 TUIR, le quali formatisi nel periodo di costanza dell’opzione, non concorrono alla formazione del reddito dei singoli soci.
Si ricorda, a titolo meramente informativo, che la percentuale di tassazione in capo al socio, nel caso di corresponsione di utili, dipende dalla data di formazione degli utili societari, in quanto se formati dall’esercizio successivo al 31/12/2007, essi saranno tassati nella misura del 49,72% mentre se formati entro l’esercizio 31/12/2007 allora saranno tassati nella misura del 40% ancorchè distribuiti successivamente. In presenza di utili prodotti in annualità diverse (ante e post 2007), si considerano distribuiti in maniera prioritaria gli utili ante 2007 (quindi con tassazione fino al 40% dell’imponibile).
N.B. : se per un medesimo soggetto percettore devono essere certificati sia utili sia proventi equiparati, vanno rilasciate distinte certificazioni. Se contestualmente vengono distribuite somme formate con utili prodotti entro ed oltre il 2007, occorre compilare due distinte certificazioni, una per gli utili ante e una per gli utili post.
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