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Distacco di lavoro

 

Il distacco di lavoro è una particolare modalità di gestione del rapporto di lavoro, regolamentata per la prima volta formalmente dalla Legge Biagi (D.lgs. n. 276 del 2003).

Si verifica quando il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse imprenditoriale, mette temporaneamente a disposizione di un altro soggetto (che normalmente è un altro imprenditore) alcuni tra i suoi dipendenti.

 

Il datore di lavoro che mette a disposizione in propri dipendenti prende il nome di distaccante, mentre il soggetto che usufruisce dell’attività lavorativa prende il nome di distaccatario.

I lavoratori oggetto del trasferimento temporaneo, invece, vengono chiamati lavoratori distaccati.

 

Il rapporto di lavoro subordinato continua a legare il distaccante al distaccato che mantiene anche in parte i poteri direttivi sul dipendente salvo quelli che – per necessità – devono essere esercitati direttamente dal distaccatario presso il quale viene svolta l’attività lavorativa. 

Nel distacco di lavoro si verifica quindi una situazione particolare nella quale il lavoratore resta alle dipendenze del proprio datore di lavoro originale, ma esegue la sua attività presso un altro datore di lavoro seguendone le direttive.

Per questo motivo la legge stabilisce che il datore di lavoro distaccante deve comunque provvedere alla retribuzione del lavoratore distaccato.

Il distaccante, resta obbligato a provvedere a tutti i consueti adempimenti di lavoro subordinato, quindi nel programma paghe Passepartout deve essere trattato come un normale lavoratore indicando l’azienda distaccataria nelle Annotazioni del cedolino.

Il distaccatario, invece, dovrà curare gli obblighi di sicurezza sul posto di lavoro (in considerazione del fatto che il lavoratore svolge presso di lui l’attività lavorativa).

 

Sul servizio Amministrazione del personale > Dipendente > Inquadramento sono state predisposte le opzioni “Lavoratore interinale” e “Lavoratore distaccato”, disponibili nel campo Tipo di Rapporto, da indicare sull’azienda distaccataria.

 

 

Precisiamo che, sui soggetti ai quali vengono attribuite queste opzioni, non deve essere inserito il codice del livello retributivo: ai fini dell’indicazione sul Libro Unico, il livello può essere indicato nel campo Mansione, insieme alla qualifica del lavoratore. Inoltre, non devono essere agganciate le posizioni Inps o Inail (non vanno dichiarati soggetti ad Inail).

Inoltre, ai fini dell’indicazione sul Libro Unico, l’azienda fornitrice o distaccante deve essere indicata nelle Annotazioni del cedolino, tramite il servizio Amministrazione del personale > Accessori > Note su cedolino.

 

 

Per i lavoratori interinali o distaccati vengono elaborati automaticamente tutti i cedolini mensili, al pari dei dipendenti; a fronte dell’elaborazione, tali soggetti sono riportati esclusivamente sulla stampa del Libro Unico vidimato (nulla in fase di elaborazione mensile ditte), nella sezione Dati Retributivi (cedolini).

Nel caso in cui si ritenga corretto produrre il Libro Unico soltanto in determinati mesi (ad esempio nei soli mesi di assunzione o cessazione), occorre impostare la condizione di elaborazione “Abilitata tramite conferma delle presenze” in Amministrazione del personale > Dipendente > Anagrafico, confermando poi le presenze dei soli mesi che si intende elaborare.

 

 

È stata predisposta la voce 520 per indicare sul modello DM10 il codice statistico relativo al numero dei lavoratori interinali occupati ('Z000'). È possibile inserire la voce in questione sulle Variazioni Mensili di un solo dipendente, indicando il numero totale dei suddetti lavoratori interinali. La voce si trova nell'elenco delle Variazioni Mensili al paragrafo 5.4.1.

 

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