I tributi provenienti da dichiarazione redditi possono essere versati entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria di pagamento, maggiorando le somme dovute dello 0,4%.
Analogamente, il debito da dichiarazione IVA annuale, qualora venga versato con le scadenze redditi invece che alla classica scadenza del 16 marzo, deve essere maggiorato dello 0,4% per mese o frazione di mese di ritardo rispetto alla scadenza ordinaria. Ne consegue che se l’IVA viene pagata il 30 giugno, la maggiorazione è 1,6%; se viene versata il 30 luglio, la maggiorazione è 1,6% + un ulteriore 0,4% da calcolarsi sul debito già maggiorato dell’1,6%.
Anche i tributi relativi al diritto camerale possono essere maggiorati, se il versamento viene posticipato di 30 giorni.
La maggiorazione viene applicata automaticamente dal programma nei seguenti casi:
IVA annuale (versata con deleghe aziendali)
Diritto camerale (versata con deleghe aziendali)
Dichiarazione redditi (compresi IVA annuale e Diritto camerale se versati con deleghe redditi)
La maggiorazione tipicamente si calcola sul debito che residua dopo la compensazione con i crediti e si somma al debito da versare.
Costituiscono eccezione i tributi del diritto camerale, adeguamento IVA da ISA e i tributi INPS, i quali applicano la maggiorazione sul debito intero, a prescindere dalla compensazione.
I tributi INPS inoltre diversamente dagli altri, richiedono l’esposizione della maggiorazione su codice tributo specifico, lo stesso da utilizzare in caso di interessi sulla rateazione.
La maggiorazione viene memorizzata nel tributo e anche nei relativi utilizzi, differenziando il caso di maggiorazione sul debito al netto della compensazione rispetto al caso di maggiorazione sul debito totale:
Nell’esempio sopra riportato la maggiorazione è calcolata su un importo di 5.960 (6.960 – 1.000).
Nell’esempio sotto riportato, trattandosi di un tributo da adeguamento ISA, la maggiorazione è calcolata sull’importo iniziale; non verrà mai esposta negli utilizzi del tributo, in quanto la compensazione con i crediti non incide sulla sua determinazione:
Qualora in delega F24 si decida di ridurre l’importo di un tributo che è stato maggiorato, alla conferma della delega il programma rieffettua il calcolo della maggiorazione, memorizzando in un campo apposito la parte di maggiorazione residua che dovrà essere versata unitamente al debito residuo da pagare (tipicamente da ravvedere):
Nell’esempio, a fronte di un debito di 6.960, in delega è stato indicato di versare 5.000. Sui restanti 1960 è dovuta la maggiorazione sul debito residuo, che in caso di ravvedimento del tributo scaduto, sarà importata unitamente al debito.
IMPORTANTE: se in delega F24 si varia un importo maggiorato, riducendolo rispetto al dovuto, alla conferma della delega il programma rideterminerà sempre la maggiorazione sull’importo variato. L’importo da variare deve quindi essere considerato netto e sarà soggetto a ricalcolo.
Si ricorda inoltre che ogni volta che si rettifica una delega, per far sì che le modifiche vengano mantenute e non siano sovrascritte da successive rielaborazioni, è fondamentale marcare le deleghe come definitive (esempio B – Bloccata senza invio telematico). È opportuno adottare questa accortezza in particolare per rettifiche alle deleghe provenienti da import contabile e dichiarazione redditi.