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APPENDICE - ORGANI SOCIALI

INTRODUZIONE

Con il termine “organi sociali” ci si riferisce a quelle istituzioni che, all’interno di una società, sono preposte alle funzioni di direzione, gestione e controllo. Tipicamente sono:

  • L’ASSEMBLEA DEI SOCI
  • IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
  • IL COLLEGIO SINDACALE.

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

L’assemblea dei soci è l’organo deliberativo delle società. Tra i suoi compiti troviamo l’approvazione del bilancio, la nomina degli amministratori, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale. Tra i compiti dell’assemblea c’è anche quello di stabilire il compenso degli amministratori e dei sindaci e di prendere le decisioni riguardanti la gestione normale della società.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il CdA è l’organo esecutivo della società a cui è affidato il compito di realizzare le decisioni prese dall’assemblea e lo svolgimento dell’attività di impresa. Le deliberazioni del CdA devono essere prese a maggioranza assoluta e con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Il consiglio di amministrazione ha la responsabilità di approvare le strategie organizzative, sviluppare una politica direzionale, assumere, supervisionare e remunerare i senior manager, nonché assicurare la responsabilità giuridica dell'organizzazione di fronte alle autorità. Singole persone possono essere membri di consigli di amministrazione di più società.

IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale ha funzioni di controllo della società e ha il compito di vigilare sull’attività degli amministratori, ovvero che la gestione e l’amministrazione della società si svolgano nel rispetto della legge e dell’atto costitutivo. Il collegio sindacale è composto da 3 o 5 membri effettivi più 2 supplenti, tutti eletti dall'assemblea della società, che possono essere revocati solo per giusta causa e con decreto del tribunale. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre e può deliberare, con maggioranza assoluta, se sono presenti la maggioranza dei componenti. I sindaci sono retribuiti secondo quanto stabilito dall'assemblea.