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A.C.E. (Aiuto alla Crescita Economica)

Riferimenti normativi e di prassi:

  • Art. 1, D.L. n. 201 del 6/12/2011, c.d. “Decreto Salva Italia”, convertito nella Legge n. 214 del 22/12/2011;
  • Decreto MEF del 14/03/2012 (abrogato dal D.M. del 03/08/2017);
  • Istruzioni ministeriali modello Redditi 2017;
  • Circolare Ag. Entrate n. 12/E del 23/05/2014;
  • Art. 1, comma 550 – 552 della Legge n. 232/2016 (Legge di Stabilità 2017);
  • D.L. n. 50/2017 convertito nella Legge n. 96 del 21/06/2017;
  • /Decreto MEF del 03/08/2017 pubblicato in G.U. n. 187 del 11/08/2017 in vigore dal 26/08/2017;
  • Art. 19, commi da 2 a 7, D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis), conv. nella L. n. 106 del 23/07/2021 che ha introdotto la csd. “ACE INNOVATIVA”.
  • Legge di bilancio 2023 n. 197/2022 (“legge finanziaria”) ripristino Ace ordinaria

L’ACE è l’acronimo che definisce la deduzione dal reddito complessivo netto, emanata per incentivare la capitalizzazione delle imprese. Ai fini della determinazione dell’agevolazione in parola, la norma distingue tra soggetti IRES (società di capitali ed enti commerciali) e soggetti IRPEF (ditte individuali e società di persone) in contabilità ordinaria. A tal proposito, la modalità di calcolo si differenzia in maniera netta:

- per i soggetti IRES, è necessario individuare l’incremento netto del capitale proprio di periodo, cosiddetta “Base A.C.E.” (ossia il saldo positivo del differenziale tra incrementi e decrementi del periodo d’imposta 2011) rispetto al patrimonio netto contabile 2011, compreso il risultato d’esercizio. Il minor valore tra le due grandezze suddette, determina il rendimento nozionale che viene moltiplicato per l’aliquota attuale del 1,3% (il D.L. n. 50/2017 ha stabilito le aliquote per il 2017 al 1,6%, per il 2018 al 1,5%, a regime al 1,3%). Tra gli incrementi rilevano i conferimenti in denaro versati dai soci e gli utili accantonati a riserva, esclusi gli accantonamenti a riserve indisponibili, tra i decrementi rilevano tutte le riduzioni di patrimonio netto con attribuzione a qualsiasi titolo ai soci. Inoltre, gli incrementi, a seconda della tipologia degli stessi, rilevano pro temporis (esempio: conferimenti in denaro dalla data del conferimento) oppure per intero dall’inizio dell’esercizio (esempio: accantonamenti di utili a riserva), mentre i decrementi rilevano sempre per intero.

- per i soggetti IRPEF, in seguito al nuovo disposto dell’art. 1, comma 7, D.L. n.201/2011, valgono dal 2016 le medesime regole adottate per i soggetti IRES pur con un’eccezione riguardante l’incremento del capitale proprio, per il quale rileva, oltre alla variazione dell’esercizio, anche la differenza tra patrimonio netto al 31/12/2015 e patrimonio netto al 31/12/2010. Quindi ai fini del calcolo Ace occorre:

  • Individuare il patrimonio netto 2010;
  • Individuare gli incrementi di capitale proprio dal 2010 al 2015 come differenza tra patrimoni netti dei due periodi;
  • Individuare la variazione del capitale proprio dell’esercizio 2016 rispetto all’anno precedente, utilizzando le medesime regole previste per i soggetti IRES, ivi compreso l’abbattimento dei titoli e valori mobiliari presenti a bilancio dall’esercizio 2010;
  • Individuare il patrimonio netto dell’esercizio;
  • Applicare al rendimento nozionale, ovvero al minore importo tra patrimonio netto ed incremento del capitale proprio comprensivo dello stock incrementale 2015 -2010, l’aliquota prevista al 1,3% anche per i soggetti IRPEF.

Ace Innovativa (15%) esercizio 2021

Il Decreto Sostegni-bis ha introdotto con decorrenza esclusiva al SOLO periodo d’imposta 2021, l’Ace innovativa o Super Ace, la quale prevede un diverso coefficiente applicabile (15% in luogo dell’1,3%); inoltre, gli incrementi rilevanti vanno assunti per l’intero ammontare senza ragguagliare al periodo di contabilizzazione (pro temporis), a prescindere dalla posta del patrimonio netto movimentata. Infine, è prevista una modalità alternativa di utilizzo anticipato della nuova agevolazione sottoforma di credito d’imposta, subordinata all’invio di un’istanza telematica all’Agenzia Entrate a far data dal 20/11/2021 e fino al 30/11/2022.

L’ambito applicativo è il medesimo già previsto per l’Ace ordinaria ovvero soggetti Ires (solari ed infrannuali 2021/2022) e soggetti Irpef in ordinaria.

L’ammontare del capitale proprio inteso come variazione in aumento rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di €, indipendentemente dall’importo del patrimonio netto contabile risultante dal bilancio. Sull’eventuale eccedenza rispetto a 5 milioni di € spetta, invece, l’Ace ordinaria all’ 1,3%. Di conseguenza, l’Ace ordinaria spetta sia sulle variazioni nette fino al periodo d’imposta 2020 (“stratificazione”) che sull’eccedenza non agevolabile con l’Ace innovativa in quanto superiore al predetto limite.

L’Ace innovativa, come si diceva, può essere utilizzata come deduzione dal reddito imponibile complessivo unitamente all’Ace ordinaria oppure come credito d’imposta, previa presentazione di un’istanza telematica. In particolare, il credito d’imposta è individuato applicando al rendimento nozionale al 15%, le aliquote Ires ed Irpef in vigore nel periodo d’imposta 2020, esso può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 e senza limiti di importo dal giorno successivo all’avvenuto versamento di denaro, rinuncia o compensazione di crediti, delibera dell’assemblea ordinaria di destinazione dell’utile dell’esercizio, in tutto o in parte, a riserve. Il credito d’imposta può anche essere chiesto a rimborso o ceduto a terzi.

La fruizione del credito d’imposta sull’Ace innovativa è subordinata all’invio dell’istanza (il modello è stato rilasciato con Provvedimento dell’Agenzia Entrate del 17/9/2021) ed al rilascio della ricevuta attestante il riconoscimento del credito stesso. La data di inizio della procedura è il 20/11/2021 e fino al 30/11/2022.