Riferimenti normativi e di prassi:
L’ACE è l’acronimo che definisce la deduzione dal reddito complessivo netto, emanata per incentivare la capitalizzazione delle imprese. Ai fini della determinazione dell’agevolazione in parola, la norma distingue tra soggetti IRES (società di capitali ed enti commerciali) e soggetti IRPEF (ditte individuali e società di persone) in contabilità ordinaria. A tal proposito, la modalità di calcolo si differenzia in maniera netta:
- per i soggetti IRES, è necessario individuare l’incremento netto del capitale proprio di periodo, cosiddetta “Base A.C.E.” (ossia il saldo positivo del differenziale tra incrementi e decrementi del periodo d’imposta 2011) rispetto al patrimonio netto contabile 2011, compreso il risultato d’esercizio. Il minor valore tra le due grandezze suddette, determina il rendimento nozionale che viene moltiplicato per l’aliquota attuale del 1,3% (il D.L. n. 50/2017 ha stabilito le aliquote per il 2017 al 1,6%, per il 2018 al 1,5%, a regime al 1,3%). Tra gli incrementi rilevano i conferimenti in denaro versati dai soci e gli utili accantonati a riserva, esclusi gli accantonamenti a riserve indisponibili, tra i decrementi rilevano tutte le riduzioni di patrimonio netto con attribuzione a qualsiasi titolo ai soci. Inoltre, gli incrementi, a seconda della tipologia degli stessi, rilevano pro temporis (esempio: conferimenti in denaro dalla data del conferimento) oppure per intero dall’inizio dell’esercizio (esempio: accantonamenti di utili a riserva), mentre i decrementi rilevano sempre per intero.
- per i soggetti IRPEF, in seguito al nuovo disposto dell’art. 1, comma 7, D.L. n.201/2011, valgono dal 2016 le medesime regole adottate per i soggetti IRES pur con un’eccezione riguardante l’incremento del capitale proprio, per il quale rileva, oltre alla variazione dell’esercizio, anche la differenza tra patrimonio netto al 31/12/2015 e patrimonio netto al 31/12/2010. Quindi ai fini del calcolo Ace occorre:
Ace Innovativa (15%) esercizio 2021
Il Decreto Sostegni-bis ha introdotto con decorrenza esclusiva al SOLO periodo d’imposta 2021, l’Ace innovativa o Super Ace, la quale prevede un diverso coefficiente applicabile (15% in luogo dell’1,3%); inoltre, gli incrementi rilevanti vanno assunti per l’intero ammontare senza ragguagliare al periodo di contabilizzazione (pro temporis), a prescindere dalla posta del patrimonio netto movimentata. Infine, è prevista una modalità alternativa di utilizzo anticipato della nuova agevolazione sottoforma di credito d’imposta, subordinata all’invio di un’istanza telematica all’Agenzia Entrate a far data dal 20/11/2021 e fino al 30/11/2022.
L’ambito applicativo è il medesimo già previsto per l’Ace ordinaria ovvero soggetti Ires (solari ed infrannuali 2021/2022) e soggetti Irpef in ordinaria.
L’ammontare del capitale proprio inteso come variazione in aumento rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di €, indipendentemente dall’importo del patrimonio netto contabile risultante dal bilancio. Sull’eventuale eccedenza rispetto a 5 milioni di € spetta, invece, l’Ace ordinaria all’ 1,3%. Di conseguenza, l’Ace ordinaria spetta sia sulle variazioni nette fino al periodo d’imposta 2020 (“stratificazione”) che sull’eccedenza non agevolabile con l’Ace innovativa in quanto superiore al predetto limite.
L’Ace innovativa, come si diceva, può essere utilizzata come deduzione dal reddito imponibile complessivo unitamente all’Ace ordinaria oppure come credito d’imposta, previa presentazione di un’istanza telematica. In particolare, il credito d’imposta è individuato applicando al rendimento nozionale al 15%, le aliquote Ires ed Irpef in vigore nel periodo d’imposta 2020, esso può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 e senza limiti di importo dal giorno successivo all’avvenuto versamento di denaro, rinuncia o compensazione di crediti, delibera dell’assemblea ordinaria di destinazione dell’utile dell’esercizio, in tutto o in parte, a riserve. Il credito d’imposta può anche essere chiesto a rimborso o ceduto a terzi.
La fruizione del credito d’imposta sull’Ace innovativa è subordinata all’invio dell’istanza (il modello è stato rilasciato con Provvedimento dell’Agenzia Entrate del 17/9/2021) ed al rilascio della ricevuta attestante il riconoscimento del credito stesso. La data di inizio della procedura è il 20/11/2021 e fino al 30/11/2022.